STATUTO
COMITATO PROVINCIALE UNPLI VICENZA APS UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA
TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITA’
Art. 1 – Costituzione
- Il Comitato Provinciale UNPLI VICENZA APS, riunisce le Pro Loco aderenti all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia aventi sede nella Provincia di Vicenza, ed è contraddistinto dalla denominazione “UNPLI VICENZA APS” (d’ora in avanti UNPLI VICENZA). Dell’acronimo APS o dell’indicazione associazione di promozione sociale dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- L’UNPLI VICENZA è articolazione periferica dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, facente capo al Comitato Regionale UNPLI VENETO – APS (d’ora in avanti UNPLI VENETO), di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.
- L’UNPLI VICENZA è un’associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia, dotata di autonomia patrimoniale.
- L’UNPLI VICENZA ha sede legale in Sandrigo (VI) e può istituire una o più sedi operative. L’eventuale trasferimento della sede legale all’interno del territorio del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale dell’associazione, nonché l’istituzione e il trasferimento delle eventuali sedi secondarie, spettano al Consiglio Provinciale.
- Il logo ed emblema ufficiale dell’UNPLI VICENZA è costituito dal logo ufficiale dell’UNPLI APS, a cui può affiancarsi un ulteriore simbolo del Comitato Provinciale.
Art. 2 – Oggetto Sociale
- L’UNPLI VICENZA non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sociale e nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili, sviluppando condizioni di identità, uguaglianza, pluralismo e pari opportunità, secondo gli indirizzi normativi della Regione Veneto, dello Stato italiano e della Comunità Europea.
- L’UNPLI VICENZA coopera con le Istituzioni, con l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, con il Comitato Regionale UNPLI VENETO e con gli altri Comitati provinciali dell’UNPLI VENETO per la promozione e la valorizzazione dell’Italia, della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza in particolare, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sportivo, sociale e nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili.
- In quanto Comitato Provinciale, ai sensi dello Statuto dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, l’UNPLI VICENZA ha il compito di:
- rappresentare gli interessi delle Pro Loco e delle altre Articolazioni Territoriali UNPLI operanti nel territorio provinciale, nei confronti degli Organi istituzionali e di tutti gli enti pubblici e privati che operano a livello provinciale e sub-provinciale;
- fungere da struttura di coordinamento delle Pro Loco e delle altre Articolazioni Territoriali UNPLI associate, operanti nel territorio provinciale e delle loro attività, attivando un efficiente servizio di segreteria ed eventualmente avvalendosi anche delle strutture periferiche;
- attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco associate e delle altre Articolazioni Territoriali UNPLI operanti nel territorio provinciale, anche tramite propri mezzi di stampa ed informatici;
- svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali.
- attivare ed organizzare la formazione di dirigenti, associati ed operatori dell’UNPLI VICENZA nei settori della gestione amministrativa ed economico-finanziaria e della programmazione di attività solidali, culturali, turistiche e ricreative;
- attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie, previo accordo con UNPLI VENETO;
- svolgere attività di informazione e di accoglienza turistica, dotandosi di idonea struttura per realizzare i propri scopi in tutti i campi di cui all’oggetto
- Svolgere funzioni delegate dall’Unpli Nazionale e Regionale
- L’UNPLI VICENZA persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- servizi strumentali agli enti del Terzo settore associati (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
- Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall’UNPLI VICENZA in favore degli associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone aderenti alle Pro Loco riunite nell’UNPLI VICENZA.
- L’ UNPLI VICENZA inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. La loro individuazione potrà essere operata con delibera del Consiglio Provinciale. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Provinciale dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- L’ UNPLI VICENZA può esercitare l’attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Art. 3 – Associati: acquisizione e perdita della qualifica – Diritti e doveri
- Possono essere soci dell’UNPLI VICENZA tutte le Pro Loco operanti nel territorio della provincia di Vicenza regolarmente associate all’Unione Nazionale Pro loco d’Italia e costituite nel rispetto delle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, nonché delle norme del presente statuto e delle norme statutarie e regolamentari dell’UNPLI APS. Possono altresì acquisire la qualifica di socio le Pro Loco della provincia non riconosciute quali associazione di promozione sociale, purché costituite nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente statuto e delle norme statutarie e regolamentari dell’UNPLI APS, che non abbiano scopo di lucro e a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti all’ UNPLI VICENZA.
- La Pro Loco che intende aderire all’UNPLI VICENZA, dovrà attenersi alle modalità previste dalle norme dello Statuto Nazionale e dello Statuto UNPLI VENETO. In particolare, la Pro Loco deve inoltrare formale richiesta scritta all’UNPLI VENETO, la quale accertati i requisiti inderogabili di cui all’art. 3.2 dello Statuto UNPLI APS, entro 60 giorni provvede all’iscrizione nel registro dei soci. L’iscrizione o il diniego motivato da parte del Comitato regionale viene comunicato alla Pro Loco entro il termine perentorio di 60 giorni.
- Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 3.2 dello Statuto UNPLI APS o in caso di diniego motivato, la Pro Loco, entro 60 giorni può presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in maniera definitiva nei termini previsti dal Regolamento.
- La Pro Loco iscritta è tenuta al versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Nazionale. Tale quota può essere maggiorata dall’UNPLI VENETO per le proprie esigenze funzionali, fermo restando che la quota nazionale stabilita deve essere integralmente e immediatamente versata nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio Nazionale dell’UNPLI APS.
- La quota associativa non è trasmissibile, non è rivalutabile e non è frazionabile.
- Ogni associato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo.
- Alle Assemblee hanno diritto di voto le Pro Loco iscritte nei libri sociali da almeno tre mesi.
- Non sono ammessi soci temporanei.
- L’adesione della Pro Loco ad altri enti o altre reti associative concorrenti o comunque aventi scopi e/o finalità analoghi a quelli dell’UNPLI APS non è consentita, a pena di esclusione.
- Gli associati hanno altresì il diritto di:
- ricevere annualmente la tessera associativa dell’UNPLI APS e fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente connessi;
- partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall’UNPLI APS;
- avere puntuale informazione sulle attività dell’UNPLI APS nei limiti e con le modalità previste dalle leggi e dal presente statuto;
- svolgere, su delega dell’UNPLI VENETO o dell’UNPLI VICENZA attività di programmazione e di organizzazione.
- Previa richiesta scritta al Presidente Provinciale, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, i soci tramite delegato hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all’art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti da:
- bilancio di esercizio di cui all’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- bilancio sociale di cui all’art 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali;
- libro inventario tenuto dalla Segreteria Provinciale;
- registro dei volontari di cui all’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- L’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede provinciale, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dal Segretario provinciale. I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’UNPLI VICENZA in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’UNPLI VICENZA potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. In nessun caso è ammessa la riproduzione in qualunque forma e il rilascio di copia cartacea o in formato digitale di parte e/o di tutti i documenti esaminati.
- I soci hanno il dovere di:
- osservare integralmente le norme statutarie, regolamentari e del Codice etico e quanto deliberato dagli organi centrali, dagli organismi ausiliari e dagli organi periferici dell’UNPLI;
- versare la quota sociale, nei termini e nelle modalità deliberati dal Consiglio Nazionale e dall’UNPLI VENETO;
- versare eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea;
- perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall’Assemblea e dal Consiglio Provinciale di UNPLI VICENZA;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- comunicare all’UNPLI VENETO, che ne curerà la trasmissione alla Segreteria Nazionale, le eventuali variazioni al proprio Statuto, entro 30 giorni dalla loro approvazione; la Giunta Esecutiva Nazionale potrà, ove ritenuto necessario per il rispetto delle norme e dei principi sanciti nello Statuto, richiedere al Socio ulteriori modifiche.
- La qualifica di socio si perde per:
- recesso dall’UNPLI APS, formalizzato per iscritto;
- estinzione giuridica della Pro Loco;
- esclusione dall’UNPLI APS per accertate violazioni dello Statuto;
- decadenza per la perdita o il mancato possesso dei requisiti di legge e delle norme statutarie.
- L’esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Nazionale UNPLI APS e dall’UNPLI VENETO. I soci morosi per conservare l’anzianità di affiliazione all’UNPLI sono tenuti al versamento delle quote pregresse non pagate.
- Lo scioglimento di una Pro Loco è accertato dal Consiglio dell’UNPLI VENETO, che ne dà comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva Nazionale entro il termine di 30 giorni.
- Il mancato versamento di due quote associative consecutive determina la decadenza dall’UNPLI APS, previa deliberazione del Consiglio dell’UNPLI VENETO, il quale ne dà comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva Nazionale entro il termine di 30 giorni. I soci morosi per conservare l’anzianità di affiliazione all’UNPLI APS sono tenuti al versamento delle quote pregresse non pagate.
- Il provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco, viene proposto, previa diffida, con parere motivato dal Comitato Regionale dell’UNPLI VENETO ed è adottato dalla Giunta Esecutiva nazionale con deliberazione motivata, a seguito di constatate violazioni delle norme statutarie, regolamentari e del Codice etico o di direttive e/o delibere degli Organi centrali, degli Organismi ausiliari e degli Organi centrali e periferici dell’UNPLI VENETO, nonché dell’UNPLI VICENZA, o in caso di svolgimento di attività contrarie agli interessi dell’UNPLI APS e/o dell’UNPLI VENETO o dell’UNPLI VICENZA o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, all’UNPLI. Il provvedimento di esclusione viene comunicato alla Pro Loco interessata entro il termine perentorio di 30 giorni. Avverso tale deliberazione motivata di esclusione, la Pro Loco può, entro 30 giorni dalla comunicazione presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in maniera definitiva, nei termini previsti dal Regolamento.
TITOLO II – STRUTTURA CENTRALE
Art. 4 – Organi
- Gli Organi dell’UNPLI VICENZA sono:
- l’Assemblea Provinciale;
- il Consiglio Provinciale;
- la Giunta Esecutiva, ove istituita;
- il Presidente Provinciale;
- il Collegio Provinciale dei Probiviri;
- l’Organo di Controllo, ove istituito;
- Il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- Salvo diversa previsione di legge, tutte le cariche elettive all’interno dell’UNPLI (Provincia) hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.
Art. 5 – Organismi Ausiliari
- Gli Organismi ausiliari sono strumenti che l’UNPLI VICENZA può istituire per la migliore realizzazione dei propri fini. Essi sono:
- i Dipartimenti;
- le Commissioni;
- le Cariche onorarie.
TITOLO III – STRUTTURA PERIFERICA
Art. 6 – Articolazioni Periferiche
- Le articolazioni periferiche dell’UNPLI VICENZA, qualora istituite secondo le norme di cui all’art. 6.1 dello Statuto UNPLI VENETO, sono tenute all’osservanza del precedente articolo 4.2, nonché delle norme statutarie dell’UNPLI APS, dell’UNPLI VENETO e di quelle del presente Statuto, a cui devono uniformare la propria normativa interna.
- Le Pro Loco e le articolazioni periferiche operanti nel territorio della Provincia di Vicenza, sono tenute alla puntuale osservanza di tutti gli atti deliberativi dell’UNPLI APS, dell’UNPLI VENETO e dell’UNPLI VICENZA.
- Tutte le articolazioni periferiche dell’UNPLI VICENZA, hanno propria autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte secondo le norme di legge. L’UNPLI APS, l’UNPLI VENETO e l’UNPLI VICENZA, espressamente declinano ogni responsabilità in merito a obbligazioni assunte a qualunque titolo da tutti le articolazioni periferiche di cui al presente art. 6.1.
Art. 7 – Adempimenti
- Le articolazioni periferiche, laddove dotate di un proprio Statuto, inviano all’UNPLI VICENZA, in tempi congrui, copia:
- della convocazione di ogni Assemblea;
- del verbale dell’Assemblea;
- del documento di programmazione economica;
- del bilancio consuntivo annuale, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- del bilancio sociale, nell’ipotesi di cui all’art.14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- dello Statuto e dei Regolamenti e delle modifiche che vi vengono apportate;
- di ogni altra documentazione richiesta dall’UNPLI VICENZA.
- In caso di inosservanza degli adempimenti previsti nel precedente art. 7.1, il Consiglio Provinciale può richiedere all’UNPLI VENETO l’adozione di provvedimenti disciplinari consistenti in:
– diffida scritta;
– commissariamento.
TITOLO IV – ORGANI CENTRALI REGIONALI
Art. 8 – Assemblea Provinciale
- L’Assemblea Provinciale determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici dell’UNPLI VICENZA, in accordo con quelli determinati dall’UNPLI APS e dall’UNPLI VENETO.
- L’Assemblea Provinciale può essere sia ordinaria che straordinaria.
- È di competenza dell’Assemblea Provinciale:
- approvare le linee programmatiche dell’UNPLI VICENZA;
- discutere sui temi proposti dal Consiglio Regionale e comunicati ai Comitati Provinciali;
- eleggere e revocare il Presidente Provinciale;
- eleggere i componenti del Consiglio Provinciale;
- eleggere e revocare i componenti della Giunta Esecutiva Provinciale e il Vicepresidente, se prevista;
- eleggere i componenti del Collegio Provinciale dei Probiviri;
- eleggere i componenti dell’Organo di controllo, ove tale nomina sia ritenuta opportuna e quando sia obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- approvare le modifiche statutarie proposte;
- approvare e modificare i regolamenti di cui all’art. 24 del presente Statuto;
- decidere l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI VICENZA, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari liquidatori;
- approvare il bilancio d’esercizio consuntivo, con le modalità previste dall’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- approvare il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- deliberare sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
- L’Assemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti di tutte le Pro Loco associate operanti nel territorio di competenze, i quali hanno diritto di voto secondo quanto previsto nello Statuto UNPLI APS e nel Regolamento. All’assemblea Provinciale possono assistere tutte le Pro Loco regolarmente iscritte all’UNPLI APS, ricadenti nel territorio di competenza.
- L’Assemblea Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo e, qualora sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, salvo le ipotesi di cui al presente art. 8.4. Si riunisce in forma elettiva ogni quadriennio per la elezione degli Organi sociali.
- L’Assemblea Provinciale si riunisce in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Provinciale o su deliberazione motivata di almeno un decimo delle Pro Loco associate.
- Nell’Assemblea Provinciale è ammessa una delega per ogni associato presente avente diritto al voto.
- L’Assemblea Provinciale, salvo diversa disposizione del presente Statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, della metà più uno dei rappresentanti di tutte le Pro Loco associate aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.
- L’Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, può essere svolta in modalità telematica.
- La partecipazione dei singoli soci all’Assemblea Provinciale nelle ipotesi di svolgimento in modalità telematica avviene previa approvazione di apposito regolamento, a condizione che:
- sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario Provinciale o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
- Salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto, le decisioni dell’Assemblea sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti.
Art. 9 – Consiglio Provinciale
- Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente Provinciale e da Consiglieri eletti dall’Assemblea Provinciale, nel rispetto di una rappresentanza complessivamente equilibrata della realtà territoriale e secondo le norme di apposito regolamento di cui all’art. 24.3 del presente Statuto. Ai componenti del Consiglio Provinciale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2382 del Codice civile.
- Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale. Tutte le convocazioni sono effettuate per iscritto ed inviate personalmente, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabilita per la riunione, sia della prima che della seconda convocazione, la quale non può tenersi lo stesso giorno. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 48 ore prima della data della riunione.
- Il Consiglio Provinciale si riunisce di norma almeno quattro volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
- La riunione del Consiglio Provinciale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
- Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Provinciale sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti. Tutte le votazioni vengono effettuate con voto palese, salvo le ipotesi di voto segreto previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- La partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Provinciale nelle ipotesi di svolgimento in modalità telematica avviene previa approvazione di apposito regolamento, a condizione che:
- sia consentito al Presidente Provinciale di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario Provinciale o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
- Di ogni seduta del Consiglio Provinciale è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà depositato nella sede sociale e trasmesso ai Consiglieri provinciali, ai componenti la Giunta Esecutiva, se prevista, ai componenti dell’Organo di controllo, se previsto, ed ai componenti il Collegio Provinciale dei Probiviri.
- Alle riunioni del Consiglio Provinciale sono invitati a partecipare senza diritto di voto i Consiglieri regionali e gli eventuali Componenti della Giunta Esecutiva Regionale residenti nel territorio della Provincia.
Art. 10 – Funzioni e competenze del Consiglio Provinciale
- Il Consiglio Provinciale ha in via esclusiva funzioni di indirizzo e di controllo sull’intera associazione che esercita attraverso i seguenti compiti:
- indice l’Assemblea Provinciale ordinaria e straordinaria, determinandone l’ordine del giorno;
- delibera l’attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Provinciale sviluppandone la relativa programmazione;
- determina le linee d’azione che si impongono per nuove esigenze tra un’Assemblea Provinciale e l’altra;
- approva i Regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell’Assemblea;
- delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della Provincia che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l’opinione pubblica;
- propone all’approvazione dell’Assemblea Provinciale:
- i regolamenti di competenza dell’Assemblea;
- le modifiche statutarie;
- l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI VICENZA;
- nomina la Commissione Verifica Poteri, su proposta del Presidente Provinciale;
- propone la decadenza del Presidente Provinciale, nelle ipotesi di cui al successivo art. 12.6 del presente Statuto;
- propone al Consiglio Regionale i provvedimenti disciplinari della diffida scritta e del Commissariamento, nei confronti degli organi direttivi delle articolazioni periferiche o delle Pro Loco associate, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti e secondo la gravità della inadempienza.
Contro le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, pena la inefficacia del ricorso stesso;
- surroga, nelle ipotesi di dimissioni, decadenza o esclusione i propri componenti con i primi dei non eletti, fino ad un massimo della metà dei consiglieri. Nel caso la surroga riguardi la metà più uno dei componenti, l’intero Consiglio Provinciale decade ed il Presidente Provinciale convoca l’Assemblea straordinaria elettiva per il suo rinnovo;
- istituisce eventuali Commissioni di cui al successivo art. 16;
- stabilisce l’eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Provinciale o dei componenti del Consiglio o di altri organi;
- approva il documento di programmazione economica proposto dalla Giunta Esecutiva, qualora istituita;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale, con le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 11 – La Giunta Esecutiva
- Alla Giunta Esecutiva Provinciale, qualora istituita, spettano funzioni operative di ordinaria e straordinaria amministrazione che esercita attraverso i seguenti compiti:
- dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea Provinciale e del Consiglio Provinciale;
- in caso di necessità ed urgenza, adottare con efficacia immediata le delibere di competenza del Consiglio Provinciale, sottoponendo le stesse a ratifica del Consiglio Provinciale nella prima riunione convocata;
- deliberare le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della Provincia che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l’opinione pubblica;
- proporre la documentazione di programmazione economica, redatta dal Segretario Provinciale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale;
- predisporre, su proposta del Segretario Provinciale, il bilancio consuntivo d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,
- predisporre, su proposta del Segretario Provinciale, il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- assistere ed affiancare il Presidente Provinciale nello svolgimento delle sue funzioni;
- su proposta del Presidente Provinciale affidare specifiche deleghe operative ai propri componenti;
- istituire eventuali Dipartimenti di cui al successivo art. 17 del presente Statuto;
- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
- La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell’UNPLI VICENZA, che la presiede, dal Vicepresidente vicario e da altri componenti fino al raggiungimento di un numero complessivo non superiore alla metà dei componenti il Consiglio Provinciale. Tutti i componenti sono scelti fra i Consiglieri.
- La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Provinciale. Tutte le convocazioni sono effettuate per iscritto ed inviate personalmente, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabilita per la riunione; nei casi di urgenza sono consentite convocazioni, sino a 12 ore prima della data della riunione.
- La Giunta Esecutiva di norma si riunisce ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente Provinciale o la metà dei suoi componenti lo ritenga necessario.
- La riunione della Giunta Esecutiva può essere svolta anche in modalità telematica
- La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva sono resi sempre disponibili ai Consiglieri provinciali ed a tutti i componenti degli Organi provinciali in carica.
- Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva nelle ipotesi di svolgimento in modalità telematica avviene, secondo le modalità definite con apposito regolamento, a condizione che:
- sia consentito al Presidente Provinciale di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario Provinciale o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
- L’Assemblea Provinciale, su proposta motivata del Presidente Provinciale o con deliberazione del Consiglio Provinciale approvata da almeno due terzi dei suoi componenti e motivata da gravi inadempienze, può sfiduciare e dichiarare decaduti uno o più componenti la Giunta Esecutiva.
- Qualora l’Assemblea Provinciale ritenga di non istituire la Giunta Esecutiva, le competenze e le funzioni ad essa attribuite dal presente articolo sono svolte dal Consiglio Provinciale che eleggerà nel proprio seno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente vicario
Art. 12 – Presidente Provinciale
- Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante dell’UNPLI VICENZA ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate, nel rispetto del presente Statuto e delle norme statutarie e regolamentarie dell’UNPLI APS. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.
- Il Presidente viene eletto dall’Assemblea con la maggioranza semplice dei voti.
- Il Presidente ha i seguenti compiti:
- a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell’UNPLI VICENZA secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea Provinciale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale e dalla Giunta Esecutiva, quando istituita, tramite il Segretario Provinciale e i servizi da questo dipendente;
- b) in caso di necessità ed urgenza, adotta con efficacia immediata le delibere di competenza dell’Organo amministrativo, sottoponendole a ratifica nella prima riunione convocata;
- c) promuove le attività e le delibere degli Organi centrali, e coordina le attività delle Articolazioni periferiche e degli Organismi ausiliari;
- d) convoca e presiede il Consiglio Provinciale e la Giunta esecutiva, se istituita, determinando l’ordine del giorno delle riunioni;
- e) ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle riunioni delle Articolazioni periferiche e delle Pro Loco associate;
- f) propone alla Giunta Provinciale, se istituita, o al Consiglio Provinciale nelle ipotesi di cui all’articolo 11.9 del presente Statuto, la costituzione di dipartimenti e gruppi di lavoro ai sensi del successivo art. 17 del presente Statuto;
- g) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’UNPLI VICENZA;
- h) quale rappresentante legale dell’UNPLI VICENZA di fronte a terzi e in giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, sentito l’organo amministrativo competente;
- i) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente dell’organo amministrativo;
- j) può invitare alle riunioni del Consiglio Provinciale e della Giunta Esecutiva, se istituita, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo;
- k) convoca, su deliberazione del Consiglio Provinciale, l’Assemblea Provinciale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;
- In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri fino a un massimo di sei mesi consecutivi.
- In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente Provinciale, insieme alla Giunta Esecutiva, se istituita e al Segretario Provinciale, sono dichiarati decaduti dal Consiglio Provinciale ed il Vicepresidente convoca entro 30 giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
- Il Consiglio Provinciale, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del bilancio consuntivo, indice senza ritardo, se necessario in auto-convocazione, l’Assemblea per trattare la sfiducia e la decadenza del Presidente Provinciale.
- L’Assemblea straordinaria così indetta potrà confermare la fiducia al Presidente o procedere alla elezione del nuovo Presidente Provinciale sino alla conclusione del mandato corrente.
Art. 13 – Organo di Controllo
- L’Organo di controllo, qualora non monocratico, è composto da tre membri. I componenti, sia nella forma monocratica che nella forma collegiale, sono scelti fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza ed eletti dall’Assemblea Provinciale. Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, almeno uno dei membri è scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile. Si applica l’art. 2399 del Codice civile.
- Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato primo degli eletti, l’Organo di controllo elegge al suo interno il proprio Presidente.
- L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
- L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Il Presidente dell’Organo di controllo partecipa alle riunioni dell’Assemblea Provinciale, del Consiglio Provinciale o della Giunta Esecutiva e vi può partecipare, senza diritto a voto, personalmente o, in caso di assenza, tramite un altro componente del Collegio da lui delegato.
- L’Organo di controllo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritiene necessario. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti.
- Le riunioni dell’Organo di Controllo possono essere svolte in modalità telematica. La partecipazione dei singoli componenti nelle ipotesi di svolgimento in modalità telematica avviene previa approvazione di apposito regolamento, a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
- Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti.
- L’incarico di componente dell’Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.
- Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l’Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.
Art. 14 – Collegio Provinciale dei Probiviri
- Il Collegio Provinciale dei Probiviri si compone di tre componenti eletti dall’Assemblea Provinciale fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.
- Nella seduta di insediamento, indetta dal Proboviro più votato, il Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
- Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha i seguenti compiti:
- regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia insorta tra gli Organi dell’UNPLI VICENZA e tra questi e le Pro Loco e le articolazioni periferiche di competenza;
- interviene, altresì, nei conflitti tra gli Organi dell’UNPLI VICENZA e coloro che rivestono cariche sociali negli stessi e nelle articolazioni periferiche;
- decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto del presente Statuto da parte degli Organi dell’UNPLI VICENZA, tranne le ipotesi di competenza esclusiva del Collegio Regionale e Nazionale dei Probiviri;
- interviene, su richiesta dell’Organo amministrativo competente, per dirimere particolari controversie nell’ambito delle articolazioni periferiche relativamente alla disciplina associativa;
- Il Presidente del Collegio Provinciale dei Probiviri è invitato, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Provinciale.
- Con apposito regolamento viene determinata la procedura per la presentazione dei ricorsi al Collegio e il termine massimo per la loro trattazione.
- Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti.
- Le riunioni del Collegio dei Probiviri possono essere svolte in modalità telematica. La partecipazione dei singoli componenti nelle ipotesi di svolgimento in modalità telematica avviene previa approvazione di apposito regolamento, a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
- I singoli componenti il Collegio si asterranno dal partecipare ad alcuna fase di valutazione e giudizio che riguardi persone fisiche o giuridiche in potenziale conflitto di interessi.
- Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti e, in caso di parità, con il più anziano di età.
Art. 15 – Segretario Provinciale
- Il Segretario Provinciale è nominato e revocato dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente Provinciale anche tra i non Consiglieri;
- Il Segretario Provinciale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Provinciale.
- Sono compiti specifici del Segretario Provinciale:
- svolgere il servizio di Segreteria dell’UNPLI VICENZA, assistendo alle sedute dell’Assemblea Provinciale, del Consiglio Provinciale e della Giunta Esecutiva, se istituita, curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;
- coordinare gli altri uffici eventualmente istituiti dall’UNPLI VICENZA;
- curare i rapporti con la Segreteria Nazionale dell’UNPLI APS;
- redigere il bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché il bilancio sociale nei casi previsti dal presente statuto, da sottoporre tramite il Presidente Provinciale all’esame e alla successiva approvazione degli organi sociali competenti;
- predisporre, in conformità alle direttive del Presidente, la documentazione di programmazione economica per l’esercizio successivo, per la conseguente presentazione all’organo competente ad approvarlo;
- depositare presso la sede dell’UNPLI VICENZA, a disposizione degli associati, durante i quindici giorni precedenti la riunione dell’organo convocato per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;
- inoltrare all’UNPLI Regionale, subito dopo l’approvazione, i documenti di cui all’art. 1, del presente Statuto;
- attuare gli adempimenti relativi al deposito e alle pubblicazioni dei bilanci, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
TITOLO V – ORGANISMI AUSILIARI
Art. 16 – Commissioni
- Le Commissioni sono istituite a tempo determinato dal Consiglio Provinciale che ne determina il numero, la composizione e la durata.
- Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle singole Pro Loco associate che persone esterne all’UNPLI VICENZA. Il Responsabile di una Commissione deve essere di norma un Consigliere Provinciale.
Art. 17 – Dipartimenti
- I Dipartimenti sono istituiti dalla Giunta Esecutiva Provinciale, se costituita, o in mancanza dal Consiglio Provinciale, che ne determina il numero e i nominativi dei componenti.
- I Dipartimenti hanno funzioni consultive ed operative entro i limiti e sui temi definiti nel programma approvato dal Consiglio Provinciale.
- Il Responsabile di un Dipartimento deve essere, di norma, uno dei componenti della Giunta Esecutiva, se istituita, escluso il Presidente Provinciale, che ha il compito di coordinarne l’attività.
- La Giunta Esecutiva, se costituita, può istituire gruppi di lavoro temporanei o permanenti su specifici argomenti di attività. In mancanza della Giunta, i gruppi di lavoro possono essere istituiti dal Consiglio Provinciale.
Art. 18 – Qualifiche Onorarie
- Agli ex Presidenti Provinciali, come eccezionalmente ad altri componenti dell’UNPLI APS che hanno rivestito cariche nazionali o regionali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, l’Assemblea Provinciale, su proposta del Consiglio Provinciale, può conferire l’alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI VICENZA.
- Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per votazione con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.
- Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Provinciale e del Consiglio Provinciale.
- Il riconoscimento è a vita, salvo le ipotesi di decadenza previste nello Statuto.
- Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI VICENZA deve essere accettato dall’interessato formalmente per iscritto.
- Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI VICENZA comporta la ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva dell’UNPLI a livello nazionale, Regionale e Provinciale.
- Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario dell’UNPLI VICENZA il Consiglio Provinciale può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifici compiti.
TITOLO VI – NORME GENERALI
Art. 19 – Patrimonio Sociale
- Le risorse economiche, con le quali l’UNPLI VICENZA provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:
- a) quote associative, nonché contributi delle Pro Loco associate e dei soci di queste;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative;
- g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Il bilancio consuntivo, costituito dalla situazione patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente, deve essere approvato, salvo diversa disposizione di legge, entro il 31 maggio, secondo uno schema conforme approvato dal Consiglio Nazionale dell’UNPLI APS; potrà inoltre essere redatto il Bilancio Sociale ed ogni altro atto e documento ritenuto utile e funzionale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- Tutti i beni o le attività di proprietà dell’UNPLI VICENZA devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio dell’anno e tenuto dalla Segreteria Provinciale, debitamente vistato dall’Organo di controllo e/o Revisione legale dei conti, da conservare, unitamente alla relativa documentazione contabile, con gli altri documenti sociali.
- L’UNPLI VICENZA si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci delle proprie associate. Il Consiglio Provinciale delibera preventivamente sui limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- L’UNPLI VICENZA con delibera della Giunta esecutiva può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 20 – Modifiche Statutarie
- L’UNPLI VICENZA adotta lo Statuto tipo e le eventuali modifiche, approvate dal Consiglio Nazionale.
- Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea Provinciale con apposita delibera del Consiglio Provinciale, per iniziativa dello stesso o su richiesta di un quarto delle Pro Loco regolarmente associate, acquisito il parere favorevole del Consiglio Regionale dell’UNPLI VENETO e ratificato dal Consiglio Nazionale nella prima seduta utile.
- L’Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti validi.
- Qualora lo Statuto o le modifiche statutarie non sia ratificato in quanto non conforme allo Statuto tipo approvato dal Consiglio Nazionale o non compatibile con lo Statuto Nazionale e Regionale o con le disposizioni di leggi vigenti, il Consiglio Regionale, previa diffida, può deliberare il Commissariamento del Comitato Provinciale, al fine di attivare le procedure per l’adeguamento dello Statuto non conforme da parte dell’Assemblea.
- In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, le modifiche statutarie necessarie ed indispensabili per adeguarsi ad eventuali nuove norme di legge vincolanti per l’Associazione possono essere adottate con delibera del Consiglio Provinciale presa all’unanimità.
- Le modifiche al presente statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell’atto pubblico.
Art. 21 – Scioglimento e liquidazione
- Lo scioglimento dell’UNPLI VICENZA deve essere proposto all’Assemblea Provinciale dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
- Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.
- La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i soci.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 D. Lgs 117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
Art. 22 – Requisiti di eleggibilità e decadenza
- Ogni Pro Loco operante nel territorio della Provincia di Vicenza, può candidare un suo associato ad una carica elettiva Provinciale, secondo quanto specificato nel Regolamento di cui al successivo art. 24, a condizione che:
- sia una persona fisica;
- sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
- non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con l’UNPLI APS;
- sia regolarmente iscritto ad una Pro Loco avente diritto di voto, a norma del presente statuto;
- non si trovi nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice civile.
- Ogni Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente statuto può presentare una sola candidatura ad una carica Provinciale
- La perdita dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 22.1 è causa di decadenza dalla carica.
- L’Assemblea Provinciale può prevedere ulteriori casi di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o divieto di cumulo di cariche.
Art. 23 – Disposizioni Generali
- Salvo quanto disposto diversamente dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente Provinciale:
- per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
- per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti.
- Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un numero di candidati pari ai seggi da ricoprire non si decida altra modalità di votazione.
- Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell’UNPLI VICENZA possono concorrere solo le Pro Loco che risultano associate secondo le modalità previste dal presente Statuto e in regola con il pagamento della quota sociale.
- Per l’elezione di organi collegiali le preferenze da esprimere non possono superare il numero dei posti da ricoprire.
- Entro la fine del mese di marzo di ogni anno chiunque ricopre una carica sociale Provinciale è tenuto ad inviare alla Segreteria Provinciale una attestazione da cui risulti il permanere dei requisiti di eleggibilità.
- Le Pro Loco, i loro associati e le articolazioni periferiche sono tenute all’osservanza degli atti deliberativi dell’UNPLI APS.
Art. 24 – Regolamenti
- I Regolamenti dell’UNPLI VICENZA sono approvati dal Consiglio Provinciale e contengono le norme relative al funzionamento degli Organi centrali, nonché altre norme relative al buon andamento dell’attività dell’UNPLI VICENZA.
- Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Provinciale, su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
- Sono riservati alla competenza dell’Assemblea:
- il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea;
- il Regolamento elettorale per l’elezione degli organi sociali;
- il Regolamento che determina le caratteristiche funzionali e organizzative delle articolazioni periferiche istituite dall’UNPLI VICENZA;
- il Regolamento dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza aggiuntivi, rispetto a quelli contemplati dall’art. 22.4 del presente Statuto.
Art. 25 – Statuto del Comitato Provinciale Unpli VICENZA APS
- Il Comitato Provinciale UNPLI VICENZA adotta lo Statuto e il Regolamento Generale tipo e le eventuali modifiche, approvate dal Consiglio Nazionale, salvo diversa disposizione di legge regionale.
- Il Comitato Provinciale adotta la denominazione “UNPLI VICENZA APS” e il logo ufficiale dell’UNPLI e dell’UNPLI VENETO.
- Qualora lo Statuto e il Regolamento Generale del Comitato Provinciale UNPLI VICENZA, non sia ratificato in quanto non compatibile con lo Statuto Regionale o con le disposizioni inderogabili di leggi vigenti, il Consiglio Regionale può deliberare, previa diffida, il Commissariamento del Comitato Provinciale UNPLI VICENZA interessato, al fine di attivare le procedure per l’adeguamento dello Statuto da parte dell’organo competente.
Art. 26 – Disposizioni Finali
- Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto dell’UNPLI APS e dell’UNPLI (Regione), alle leggi vigenti in materia e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.
Art. 27 – Disposizioni Transitorie
- Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
- Gli Organi Provinciali in carica al momento della approvazione dello Statuto concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.
- Il Consiglio Provinciale dei Revisori dei Conti svolge le funzioni e i compiti dell’Organo di Controllo fino alla sua elezione.